Sovranidebitamento e legge salva suicidi
Nella procedura di accordo della crisi e di liquidazione del patrimonio il blocco delle azioni esecutive opera automaticamente, ma può accadere, come di fatto è accaduto presso il Tribunale di Udine (vedi provvedimento sotto allegato), che sia proprio il creditore a rinunciare alla procedura esecutiva già avviata.
Procedura esecutiva sospesa
Nel caso di specie, il debitore, un grande imprenditore, stava subendo dalla banca creditrice diverse e ripetute procedure esecutive contro i beni immobili ancora a disposizione, invero pochi ormai quelli rimasti nella sua disponibilità essendo stati, la maggior parte di essi, già venduti all’asta prima che l’imprenditore, in grave crisi, decidesse di avviare la procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012 (legge “salva suicidi”).
Una volta avviata la procedura del sovraindebitamento, nel caso di specie un piano di liquidazione del patrimonio, e dopo aver notificato alla Banca procedente l’avvio della procedura di liquidazione del patrimonio, l’istituto di credito stesso, nel pieno rispetto della norma “salvasuicidi”, depositava a sua volta, nella procedura esecutiva avviata, su specifica richiesta del debitore, istanza di sospensione ex art. 624 bis. c.p.c. per la durata di 24 mesi, il tempo massimo previsto dalla legge.
Se in un primo momento la banca aveva creduto di poter avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore in applicazione dell’art. 41 T.U.B., lo scrivente avvocato aveva fatto notare invece che l’applicazione del preteso privilegio, nella disciplina del sovraindebitamento, era stato categoricamente escluso, e che invece nella legge salva-suicidi era previsto il blocco automatico di tutte le azioni esecutive.
La banca creditrice quindi, preso atto di tutte le eccezioni di parte sollevate, decideva di depositare istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c, per la durata massima prevista, ovvero per due anni, nella procedura esecutiva promossa in danno del debitore esecutato.
Automatic stay
La legge “salvasuicidi” infatti consente, una volta avviata la procedura e fintanto che non vi sia stata la vendita o l’assegnazione delle somme pignorate, di bloccare: “la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano”.
Sempre il giudice del sovraindebitamento può inoltre, per soddisfare tutti i creditori in modo equo, revocare esistenti pignoramenti di terzi, ordinando la restituzione delle somme accantonate (cfr. Piano del consumatore: pignoramento stipendio sospeso).
Tuttavia nella procedura di accordo di composizione della crisi e in quella di liquidazione del patrimonio, la legge prevede il blocco automatico di tutte le azioni esecutive, il c.d. automatic stay, e difatti l’art. 10 comma 2 lett. c) legge 3 /2012 prevede che con il decreto di ammissione e di fissazione dell’udienza il giudice: “dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali…”.
Una parziale vittoria per il momento per il debitore esecutato, che attende fiducioso l’esdebitazione con un taglio notevole del proprio debito.