Legge 3/ 2012

Accedere - coadiuvato da esperti professionali - alla Legge 3/2012 rimane la soluzione migliore, per non rimanere indebitato per sempre e poter ripartire.

I principali vantaggi della legge 3/2012 sono i seguenti:

• Sospensione di tutte le azioni in atto nei confronti del tuo patrimonio, dopo l'accoglimento dell'istanza da parte del giudice (circa un mese e mezzo);
• Possibilità di rinegoziazione dei debiti in essere, altrimenti non solvibili. In questa maniera potrai ripagare i creditori con tempistiche e condizioni più favorevoli, consentendo una ripartenza nella tua vita, senza alcun debito.

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I riferimenti normativi:

  1. D.M. 24 settembre 2014, n. 22
  2. Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (artt. 15 e ss.)

SOGGETTI INTERESSATI

La legge si rivolge ai soggetti non fallibili:

  1. Lavoratori autonomi
  2. Imprenditori agricoli
  3. Start up innovative
  4. Privati consumatori
  5. Enti non commerciali

Rientrano nella categoria degli "Enti non commerciali", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. Associazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.
  2. Fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.;
  3. Associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss. c.c.;
  4. Comitati ex art. 39 e ss. c.c.;
  5. Organizzazioni di volontariato ex L. n. 226/1991
  6. Associazioni di promozione sociale ex L. n. 383/2000;
  7. Organizzazioni non governative ex art. 28 L. n. 287/1991 e ex L. n. 383/2000;
  8. Associazioni sportive dilettantistiche ex L. n. 398/1991;
  9. Enti Lirici ex D. Lgs. N. 367/1996;
  10. Onlus ex D.Lgs. n. 460/1997;Centri di formazione professionale ex L. n. 845/1978;
  11. Istituti di patronato ex L. n. 152/2001 e D.P.R. n. 1017/1986.

Per l'imprenditore commerciale e società sotto soglia, si intendono i soggetti giuridici che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. Un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300 mila euro (nei tre anni che precedono la presentazione della domanda);
  2. Ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a 200 mila euro (sempre nei tre anni che precedono la presentazione della domanda);
  3. Debiti per un ammontare non superiore o pari a 500 mila euro.

PROCEDURE

La norma consente di scegliere una tra le seguenti 3 procedure di esdebitazione:

  1. Accordo di composizione della crisi (ACC)
  2. Piano del consumatore (PDC)
  3. Liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione”a) Il consumatore può accedere alternativamente a:
    -- Piano del consumatore
    -- Accordo da sovraindebitamento
    -- Liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione”b) Tutti gli altri soggetti diversi dal consumatore (lavoratori autonomi, artisti, enti non profit, etc.), possono accedere alternativamente a:
    -- Accordo da sovraindebitamento
    -- Liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione”