11.73 / 2018 R.O. sovraind.
IL TRIBUNALE Dl MILANO
SEZIONE FALLIMENTARE — 2 u CIVILE
Decreto di omologazione di piano del consumatore ex art. 12 bis e seg. L. 3/12
Il giudice
Visto il piano del consumatore presentato dal Sig. Stefano Brigati in data 3 maggio 2018 e la documentazione allegata; vista la relazione dell’OCC dr. Erik Mira;
rilevato: che il ricorrente si trova in oggettiva condizione di sovraindebitamento secondo la nozione di cui all’art. 6 comma II lett. a) L 3/2012;
che l’indebitamento non dipende da obbligazioni riferite ad attività imprenditoriale o professionale, bensì deriva esclusivamente da situazioni di natura famigliare;
che il ricorrente non si è avvalso nei precedenti 5 anni di alcuna delle procedure di cui al capo I della L 3/2012 e non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L cit;
che le posizioni debitorie illustrate analiticamente nel piano ammOntano a € 54.463,36 e sono tutte riferibili a finanziamenti chirografari ottenuti insieme con la – in allora – moglie del ricorrente; che dalle verifiche effettuate da parte dell’OCC non sussistono debiti erariali; che in particolare il creditore finanziario Volkswagen Bank GMBH ha ottenuto un titolo esecutivo ed instaurato procedura di pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio, con ordinanza di assegnazione della somma in data 19 maggio 2014, in corso di concreta esecuzione dal giugno 2016 a seguito della cessazione della assegnazione a pignorante precedente; che successivamente anche Banca Ifis sp.a. ha agito esecutivamente ottenendo in data 4 aprile 2018 ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio;
rilevato ulteriormente che il ricorrente propone ai creditori un piano di pagamento che, mediante la destinazione dell’importo di € 21.000,00 prevede:
il pagamento integrale delle spese del presente procedimento ( compresi i compensi per i professionisti avv. Achilli e dr. Mira ), secondo le medesime tempistiche previste per il soddisfacimento dei creditori chirografari; il pagamento dei creditori chffografari nella misura del 24,85%;
e ciò tramite accantonamento da parte del Brigati di una quota mensile di e 350,00 tratta dal proprio reddito per sessanta mesi;
osservato che, come attestato dall’OCC, il ricorrente non è titolare di alcun bene immobile o mobile ( fatta eccezione per una Fiat Punto immatricolata 16 anni fa, priva di effettivo valore economico e necessaria al ricorrente per le esigenze di vita personale ) bensì esclusivamente di reddito da lavoro dipendente quale autista di camion, reddito ammontante mediamente a € 2.200,00 su base mensile; rilevato che l’importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stati determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del ricorrente e all’assolvimento degli obblighi di mantenimento verso i figli ( il ricorrente è divorziato dalla moglie ), quantificati in complessivi € 1.850,00 mensili;
rilevato che il piano prevede la sottoscrizione di polizza assicurativa temporanea caso morte a capite decrescente pari a € 25.000 per la durata di cinque anni, avente quale parte beneficiaria la procedura di composizione della crisi; osservato che a ulteriore garanzia dell’adempimento del piano il ricorrente si obbliga a mettere a disposizione, fino a concorrenza di quanto dovuto ai creditori a termini di piano, l’ammontare complessivo del proprio TFR ove si verifichi medio tempore la cessazione del rapporto di lavoro subordinato in essere, e ciò al fine di evitare l’insorgere di situazioni ostative al regolare adempimento del piano; osservato che, quanto alla materiale esecuzione del piano medesimo, è previsto che il ricorrente accrediti mensilmente l’importo di € 350,00 su conto corrente bancario intestato alla procedura, aperto presso la filiale di BNL del Palazzo di Giustizia di Milano, e che l’OCC dr. Mira provveda ad eseguire i pagamenti in conformità al piano mediante bonifici a cadenza trimestrale, secondo un prospetto quantitativo incluso nella proposta trasmessa a tutti i creditori dall’OCC; rilevato che l’OCC ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento ed ha indicato le cause dello stesso e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l’insussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, e ha espresso un giudizio positivo quanto a completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria; considerato che, in particolare, emerge come l’indebitamento sia stato generato da situazione patologica diagnosticata all’allora coniuge del ricorrente, come da certificazione in atti, situazione della quale il ricorrente non era in grado di accorgersi, se non a distanza di anni, anche a causa della natura dell’attività lavorativa esercitata, che lo teneva, come ancora lo tiene, prevalentemente lontano da casa; alla scoperta della predetta situazione riguardante esclusivamente il coniuge ( poi sottopostasi a terapia con esito positivo, come da documentazione in atti ) non sono seguiti comportamenti di assunzione di obbligazioni ascrivibili a mancanza di diligenza del ricorrente; osservato, dunque, che l’indebitamento non è stato determinato da comportamenti colposi ascrivibili al ricorrente e che sussistono dunque le condizioni di omologa previste dall’art. 12 bis comma 111 L 3/2012; rilevato che tutti i creditori hanno ricevuto da parte dell’OCC la proposta del ricorrente e nessun creditore ha formulato contestazioni; osservato che il piano, come attestato dall’OCC appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore; esso appare altresì più favorevole rispetto alla liquidazione del patrimonio, attesa l’assenza di cespiti liquidabili, la quantificazione dell’importo mensile destinato ai creditori in misura superiore al quinto dello stipendio, l’esistenza di garanzia assicurativa a favore del ceto creditorio; P.Q.M.
omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente Stefano Brigati; dispone che i pagamenti vengano eseguiti dall’OCC dr. Erik Mira, mediante bonifici trimestrali secondo quanto specificato nel piano medesimo e richiamato in parte motiva del presente decreto; dichiara che a partire dalla data di omologazione del piano non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali per causa o titolo anteriore, né possono essere proseguite le esecuzioni individuali mediante assegnazione del quinto dello stipendio ottenute da Volkswagen Bank e da Banca Ifis, e che tali ultimi creditori verranno soddisfatti in esecuzione del piano a mezzo dei pagamenti periodici effettuati a cura dell ‘OCC; dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Milano, a cura cieli ‘OCC.
Milano, 9 luglio 2018.
Il Giudice
(dr.ssa Caterina Macchi )