Tribunale di Treviso
R.G.N. 11/2018
DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
art. 14 quinquies L. 3/2012
Il giudice. dott. Antonello Fabbro,
visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dal signor ……………. ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;
ritenuto che:
-sussiste la propria competenza in quanto il/la ricorrente è residente in Sernaglia della Battaglia (TV);
-il/la ricorrente è in stato di sovraindebitamento, visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all’art. 14 ter in quanto:
-non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
a) il/la proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
b) il/la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui L. 3/2012;
c) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie dal sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia), precisandosi che l’art. 9 comma 2 non si applica laddove richiede l’attestazione di fattibilità del piano, in quanto la procedura di liquidazione non prevede la presentazione di un piano da parte del debitore;
-alla domanda risultano allegati, come prescrive l’art.14 ter 3 L. 3/2012
-l’inventario di tutti i beni recante indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobilie dele cose mobili,
-nonché una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che contiene
a) l’indicazione della cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
b)l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempire le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (così potendosi interpretare la valutazione espressa dall’OCC a pag. 16 della relazione);
ritenuto che
- difetta la prova che l’OCC abbia dato notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali della richiesta di relazione, come previsto dall’art. 14-ter comma 4 L.3/2012;
- sono incompleti contraddittori i dati economici segnalati dal debitore e necessari per stabilire l’entità dei redditi da non comprendere nella liquidazione (manca la verifica da parte dell’OCC circa l’attività effettivamente svolta dai familiari a carico, manca l’indicazione di eventuali redditi dai medesimi percepiti, nell’elenco delle spese sono indicate spese tra loro non cumulabili, quali ad es. canone di locazione, peraltro ipotizzato, e IMU9;
ritenuto tuttavia che nelle more del completamento dei dati e della documentazione può ugualmente essere emesso il decreto di cui all’art. 14-quinquies L.3/2012, con riserva di integrarlo;
ritenuto
che il/la proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma 5) (v. relazione OCC pag.16);
che non sono stati segnalati dall’OCC, né altrimenti emergono, elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art.14 quinquies comma 1);
che la procedura di liquidazione del patrimonio (art.14terdecies comma 4 L.3/2012) e che quindi non può allo stato essere emesso alcun parere di meritevolezza, come richiesto dal ricorrente a pag. 16 punto 8 del ricorso;
ritenuto che:
-deve provvedersi alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell’acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l’eadem ratio, si applica l’art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;
-con riferimento alla procedura liquidatoria non c’è alcun impedimento, ricavabile dalla legge, a nominare quale gestore e liquidatore la stessa persona.
Il DM 202/2014 non prevede esplicitamente un compenso per il gestore nella procedura di liquidazione del patrimonio (v. art. 16 e 17 che trattano del compenso del gestore e del liquidatore nelle procedure di composizione e art. 18 che tratta del compenso del solo liquidatore nella liquidazione del patrimonio). Se ne ricava che nella procedura di liquidazione del patrimonio la regola è che il liquidatore coincide col gestore e che il suo compenso è unico (interpretazione estensiva dell’art. 17 che sembra stabilire un criterio di tendenziale Unicità nel complesso). Tale interpretazione (unica figura di gestore -liquidatore e unicità del compenso) è congrua con le finalità della legge e con le caratteristiche della procedura di liquidazione, di solito modeste sotto l’aspetto economico;
p.q.m
dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di …………….. n. il ………………… a ——————- , ivi residente, c.f………………….., nomina liquidatore l’Avv. ……….., di Treviso, professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.Fall, dispone che, sino alla chiusura della procedura (art.14 novies ultimo comma L.3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o perseguite azione cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei crsitori aventi titolo di causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrate nelle esecuzione pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell’Esecuzione la prosecuzione dell aprocedura;
ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell’IVG di Treviso;
poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II a cura del liquidatore; ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione ed i mobili ivi contenuti fino a quando il liquidatore la porrà in vendita ( emissione dell’avviso di vendita).
Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
Si applicano, in quanto compatibili, gli art. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall’art.14-quinquies comma 1 L.3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può esssere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.
Assegna
all’OCC termine di 10 giorni per depositare copia dell’avviso di cui all’art. 14ter comma 4 L.3/2012 e per depositare una breve relazione ed eventuali documenti sulle verifiche effettuate riguardo all’attività effettivamente svolta dai familiari a carico del ricorrente e sui redditi dai medesimi eventualmente percepiti, nonché per esprimere le sue valutazioni ai fini della determinazione dei redditi del debitore da sottrarre alla liquidazione.
Si riserva all’esito di integrare il presente decreto con la fissazione dei imiti di cui all’art. 14ter comma 5, lett. b L.3/2012.
Treviso, 9/07/2018
Il Giudice dott. Antonello Fabbro
TRIBUNALE DI TREVISO
09 LUGLIO 2018
Fonte: Tribunale di Treviso