IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA
In persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 19 / 2018 R.G.C.P avente ad oggetto la proposta ai creditore di un accordo ex art. 81. 3/2012 su iniziativa di:
…………………., residente in Thiene, Via Bellini 8, c.f. …………………, con la difesa dell’avv. F. Viero del foro di Vicenza, presso i quali è domiciliata.
nei confronti di:
massa dei creditori
Letto il ricordo per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovrindebitamento ex. l. 3/2012 proposto da …………………., contenente proposta di accordo coi creditori e art. 8 1. cit.;
Rilevato che il proponente non è soggetto ad altre procedure concorsuali e che non ha fatto ricorso, negli ultimi 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o altre procedure di cui l. 3/2012: infatti era bensì socio/a illimitatamente responsabile della s.n.c. Stazione Mobil Valdastico di Cogo Antonio & C., ma deve rilevarsi come quest’ultima sia stata chiusa e cancellata dal R.I. ancora nel 2001, così che è ormai irrimediabilmente decorso l’anno per la dichiarazione di fallimento;
Rilevato che, ad un sommario esame, anche alla luce della relazione dell’O.C.C. , non risultano atti in frode ai creditori o addebiti colposi nella determinazione della crisi da sovraindebitamento, imputa sostanzialmente all’andamento negativo della società di cui ricorrente era socio/a, a sua volta (con) causato dalla grave malattia che affliggeva il marito, altro socio della Stazione Mobil Valdastico s.n.c;
Rilevato che al ricordo, sono allegati i documenti richiesti dall’art. 9 co. 2-3, e precisamente:
elenco creditori e somme dovute;
dichiarazioni dei beni del debitore;
dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni;
elenco spese correnti;
certificato di stato di famiglia;
attestazione del professionista dott.ssa Baldisserotto;
Rilevato che la ricorrente h dichiarato le cause dell’indebitamento, come sopra evidenziate;
Rilevato che dal ricorso e dalla documentazione allegata è possibile ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale della debitrice;
P.Q.M.
Il Giudice:
dichiara aperta la procedura di sovraindebitamento;
dispone che, fino al momento in cui il decreto di omologa non sia divenuto definitivo, non possano iniziarsi o proseguirsi azioni esecutive o cautelari individuali sui beni oggetto della liquidazione;
Fissa per l’omologazione l’udienza del 18.09.2018 ad ore 12,00 per l’omologazione, disponendo la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori, anche via PEC o fax o raccomandata A/R, almeno 40 giorni prima dell’udienza sopra indicata;
pone le spese di giudizio a carico della ricorrente;
manda alla Cancelleria e all’O.C.C. per le comunicazioni e pubblicazioni per quanto di competenza.
Dichiara il decreto immediatamente esecutivo.
Vicenza, 14/06/2018
Il Giudice
Dott. G. Borella