L’obbligo di indicazione del TAEG decorre dalla data di entrata in vigore della legge 154/1992, allorché venne istituito per la prima volta, agli articoli 2 e 4, l’obbligo per le banche di indicare il tasso effettivo globale praticato.
Accade spesso di porsi la domanda se la mancanza del TAEG nei contratti stipulati in data anteriore alla famosa Delibera CICR 4/3/2003 costituisca o meno una irregolarità dei contratti stessi con conseguente applicazione delle sanzioni previste per legge.
Quando le banche si vedono contestata tale irregolarità, la risposta è sempre la stessa: poiché il contratto è stato stipulato in data anteriore alla Delibera CICR 4/3/2003 non sussiste alcuna irregolarità poiché l’obbligo di indicazione del TAEG deriva dalla Delibera CICR 4/3/2003 e dalla Circolare esplicativa di Banca D’Italia del 25 luglio 2003.
In realtà, come spiega nel dettaglio l’Avv. Roli, il contenuto della Delibera CICR e della menzionata Circolare di Banca D’Italia, pur dettando una serie di norme aventi lo scopo di dare trasparenza alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari, non devono essere considerate come le disposizioni da cui tare origine l’obbligatorietà dell’indicazione del TAEG.
La suddetta obbligatorietà, infatti, la si può desumere dagli artt. 2 e 4 della Legge 154/1992, i quali recitano le seguenti parole:
“Art. 2 – Pubblicità
1. Gli enti e i soggetti di cui all’art. 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:
a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell’elenco allegato alla presente legge e per quelle […]”
“Art. 4 – Contenuto dei contratti
1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. […]”
E’ ben vero che nell’ART. 4 non si parla esplicitamente del TAEG, ma del “tasso di interesse”. Ma è vero anche che si parla di ” ogni altro prezzo e condizione praticati”. Ergo, il tasso di interesse a cui fa riferimento il suddetto articolo non può che essere il tasso di interesse effettivamente praticato.
Il contenuto di questi due articoli vengono poi nuovamente riprodotti nell’art. 117, comma 4 del TUB.
La sanzione conseguente alla mancata indicazione del TAEG è prevista dall’art 5 della legge 154/1992 nonché nell’art. 117 TUB, comma 7.
Fonte:Centro anomalie bancarie