TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Seconda Civile
n.24/15
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Il giudice delegato
letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da……………….. in data 8.1.15; all’esito dell’udienza odierna, rileva quanto segue. L’accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte.
La domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, dal che deriva che la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può inerire alla convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’ipotesi alternativa del pagamento derivante della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore.
Il giudizio di convenienza è infatti riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l’eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta.
Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare esclusivamente la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo. Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all’omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta di violazioni di norme imperative.
La valutazione a tal proposito è positiva.
La proposta di accordo promana infatti da un soggetto, ,persona fisica, non assoggettabile a fallimento e concordato preventivo, che si trova in situazione di sovraindebitamento, essendo evidente il perdurante squilibrio tra il patrimonio liquidabile e la complessiva esposizione debitoria.
È stato elaborato un piano di soddisfacimento dei creditori con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi, le cui funzioni vengono svolte da un professionista in possesso dei requisiti di legge, nominato dal presente tribunale.
L’OCC ha depositato la prima relazione sulla fattibilità del piano prescritta dall’art.9, comma 21, n. 3/12, come modificata dalla l. n. 212/12.
Sono inoltre stati depositati tutti i documenti elencati dall’art.9, comma 2 e 3 1. n. 3/12 e precisamente: l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dall’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese necessarie al sostentamento de debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.
Non risultano essere stati presi in essere atti in frode ai creditori.
L’OCC ha presentato in data 25 marzo 2015 la relazione sui consensi espressi, da cui si evince che la proposta di piano è stata comunicata, a sua cura, a tutti i creditori che hanno diritto di esprimersi sulla proposta, con le forme di cui al primo comma dell’art. 101. n. 3/2012 e nei termini assegnati.
La proposta è stata approvata, avendo votato favorevolmente, espressamente o con il cd. silenzio assenso,, creditori aventi diritto al voto titolari del 99,97% del totale dei crediti, percentuale che supera la soglia del 60% prevista dall’art 11, comma due 1. n. 3/12 e successive verifiche.
L’OCC ha comunicato ai creditori l’avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l’approvazione e nei termini della legge, come anticipato, non sono pervenute contestazioni (Banco ………. e ………..ha presentato una contestazione che è successivamente stata rifiutata).
Il piano prevede la cessione di tutti i beni integranti il patrimonio del debitore, e in quanto tale rispetta il principio generale di cui all’art. 2740 c.c., e non viola il principio che impone il soddisfacimento integrale dei crediti impignorabili e del credito per IVA e ritenute operata e non versate.
La proposta di accordo, infine, contempla il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, sia pure in una percentuale minima (2,5%), e come tale realizza la funzione economica dell’istituto che, essendo la natura concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso.
Tenuto conto dei contenuti concreti del piano, deve ritenersi che tale percentuale di soddisfacimento sia realizzabile e non includa il rischio del mancato pagamento del ceto debitorio chirografario, stante la provenienza delle risorse necessarie al pagamento dei creditori da due soggetti terzi che, da in lato si sono obbligati, sulla base della loro rispettiva autonomia negoziale all’erogazione delle somme risultanti dal piano sottostanti agli accordi dall’altro hanno già versato, nell’un caso interamente, nell’altro parzialmente, le somme messe a disposizione della procedura.
Ciò consente di ritenere ammissibile una proposta di soddisfacimento fatta sulla base di percentuali pericolosamente vicine allo zero.
Venendo alla valutazione di fattibilità, va premesso che essa in termini di principio non possa dirsi sottratta al giudice delegato alla procedura.
La necessità di contemperare i vari e contrapposti interessi in gioco impone di affermare che all’organo giurisdizionale competa anche un controllo officioso sulla fattibilità del piano, poiché soltanto quest’ultima garantisce l’attuabilità degli accordi e che da essi, quindi, scaturisca il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta.
Detto ciò, poiché la legge domanda all’OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità, anzitutto l’esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi, in secondo luogo l’attuabilità degli accordi, intesa come idoneità degli stessi a consentire il soddisfacimento dei creditori concorsuali come da proposta, la presenza di una relazione che si presenti provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, comporta che il giudice delegato, nella sostanza possa limitarsi a recepirne contenuti e conclusioni, ovviamente a condizione che vi sia rispondenza logica tra i documenti del piano e l’argomentare dell’OCC.
Il giudice delegato deve quindi valutare se l’argomentare dell’OCC sia stato corretto e si presenti quindi come convincente, restando evidente che ove la relazione non fosse in sintonia e coerenza con i contenuti del piano essa non sarebbe legittima.
Ciò impone pertanto che il giudice delegato debba valutare anche i documenti del piano al fine di verificare, oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai documenti dell’attestazione definitiva.
Ciò posto, ribadito che la proposta prevede il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, con una significativa falcidia dei chirografari, che determina il soddisfacimento di questi ultimi nella percentuale del 2,5%, va rilevato che il piano sottostante alla proposta prevede la cessione dell’unico bene di proprietà del debitore a …………., madre delle figlie del debitore ex convivente di quest’ultimo, per il controvalore di euro 375.000, 00, corrispondente al valore stimato dall’OCC, con conseguente degradazione al chirografo della parte del credito ipotecario di primo grado, pari ad euro 102.150,00, che resta insoddisfatta per l’incapienza del bene degradano integralmente al chirografo per complessivi euro 734.012,00, che resta insoddisfatta per l’incapienza del bene sul quale insiste l’ipoteca.
I creditori ipotecari di grado successivo degradano integralmente al chirografo per complessivi euro 734.012,00.
Il piano prevede poi l’apporto esterno di un terzo, ………… madre del debitore, la quale si è impegnata ad apportare la somma necessaria per i soddisfacimento dei chirografari nella percentuale proposta, somma qualificata in euro 82.000,00, oltre che a provvedere al pagamento del compenso dell’OCC.
La fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva dell’OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei suindicati principi generali che ne governano la redazione.
L’OCC in particolare attesta che …………… ha già interamente versato la somma di euro 82.000,00 messa a disposizione dai creditori e che …………… ha accompaganto la proposta irrevocabile di acquisto, e con l’impegno a versare il saldo entro quarantacinque giorni dalla esecutività del decreto di omologazione dell’accordo.
Per le ragioni esposte, pertanto, l’accordo proposto da ………………….. va omologato.
Nulla va disposto quanto alle spese del procedimento.
P.Q.M.
1)omologa l’accordo di composizione della crisi da sovrainbitamento proposto da ………….
2) dispone l’immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Bergamo, a spese e cura del ricorrente;
3) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.
Bergamo, 31.3.15
Il giudice delegato Mauro Vinello